Riferimento di legge
D.P.R. 18.5.1982 n° 489; D.M. 7.5.1992 n° 399; D.M. 26.02.1996 n.209

Legge:
I succhi di frutta, qualora destinati al consumatore finale devono riportare sugli imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:
a) la denominazione loro riservata. Tuttavia:
- per i prodotti provenienti da due o più specie di frutti, tranne nel caso dell'impiego del succo di limone (si veda D.P.R. 18.5.1982, art. 8 comma 1 lettera e), la denominazione è seguita o la parola "frutti" è sostituita in tale denominazione dalla enumerazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente di quantità presente;
- per il succo di frutta disidratato, la dicitura "disidratato" può essere seguita dalla indicazione del procedimento di disidratazione utilizzato;
b) la menzione "a base di ... concentrato" per i succhi ed i nettari di frutta ottenuti totalmente o parzialmente a partire da un prodotto con centrato completata dall'indicazione del prodotto concentrato utilizzato. Tale menzione dev'essere scritta accanto alla denominazione, bene evidenziata rispetto a questa e ad ogni altro contesto;
c) per i nettari di frutta l'indicazione del tenore minimo effettivo di succo di frutta e/o purea di frutta, mediante la menzione "frutta ...% minimo";
d) l'elenco degli ingredienti ivi compresi gli additivi; tuttavia non sono considerati ingredienti le sostanze utilizzate per la ricostituzione di un succo di frutta ottenuto da succo di frutta concentrato e di una purea di frutta,otenuta da purea di frutta concentrata concentrata, nonché gli aromi aggiunti al succo di frutta concentrato e al succo di frutta disidratato e l'anidride solforosa in quantità non superiore a 10 mg per litro;
e) la quantità nominale espressa in chilogrammi o grammi per i succhi di frutta disidratati e per quelli surgelati; in litri, centilitri o millilitri per gli altri prodotti;
f) per i succhi di frutta concentrati ed i succhi di frutta disidratati la quantità in acqua necessaria per ricostituire il prodotto;
g) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
h) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio
nazionale;
i) la menzione "con polpa" per i nettari di frutta ottenuti mediante aggiunta di acqua e zuccheri esclusivamente alla purea di frutta eventualmente concentrata, non designati unicamente dalla menzione "succo e polpa";
l) la menzione "gassato" quando il tenore di anidride carbonica è superiore a 2 per litro;
m) la menzione "zuccherato" inclusa nella denominazione per i succhi di frutta con aggiunta di zuccheri. Tale menzione dev'essere riportata con caratteri di dimensioni uguali a quelli della denominazione. La denominazione, inoltre, deve essere seguita dall'indicazione della quantità mas-
sima di zuccheri aggiunti calcolati in sostanza secca ed espressi in grammi per litro: la quantità indicata non deve essere superiore di oltre il 15% alla quantità effettivamente aggiunta;
n) il termine di conservazione.
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