Riferimento di legge
D.P.R. 18.5.1982 n° 489; D.M. 7.5.1992 n° 399; D.M. 26.02.1996
n.209
Legge:
I succhi di frutta, qualora destinati al consumatore finale devono
riportare sugli imballaggi, recipienti o etichette in caratteri
ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni
conformemente alle modalità previste dalle norme in materia
di etichettatura dei prodotti alimentari:
a) la denominazione loro riservata.
Tuttavia:
- per i prodotti provenienti da due o più specie di frutti,
tranne nel caso dell'impiego del succo di limone (si veda D.P.R.
18.5.1982, art. 8 comma 1 lettera e), la denominazione è
seguita o la parola "frutti" è sostituita in tale
denominazione dalla enumerazione dei frutti utilizzati in ordine
decrescente di quantità presente;
- per il succo di frutta disidratato, la dicitura "disidratato"
può essere seguita dalla indicazione del procedimento di
disidratazione utilizzato;
b) la menzione "a base di ...
concentrato" per i succhi ed i nettari di frutta ottenuti totalmente
o parzialmente a partire da un prodotto con centrato completata
dall'indicazione del prodotto concentrato utilizzato. Tale menzione
dev'essere scritta accanto alla denominazione, bene evidenziata
rispetto a questa e ad ogni altro contesto;
c) per i nettari di frutta l'indicazione
del tenore minimo effettivo di succo di frutta e/o purea di frutta,
mediante la menzione "frutta ...% minimo";
d) l'elenco degli ingredienti ivi compresi
gli additivi; tuttavia non sono considerati ingredienti le sostanze
utilizzate per la ricostituzione di un succo di frutta ottenuto
da succo di frutta concentrato e di una purea di frutta,otenuta
da purea di frutta concentrata concentrata, nonché gli aromi
aggiunti al succo di frutta concentrato e al succo di frutta disidratato
e l'anidride solforosa in quantità non superiore a 10 mg
per litro;
e) la quantità nominale espressa
in chilogrammi o grammi per i succhi di frutta disidratati e per
quelli surgelati; in litri, centilitri o millilitri per gli altri
prodotti;
f) per i succhi di frutta concentrati
ed i succhi di frutta disidratati la quantità in acqua necessaria
per ricostituire il prodotto;
g) il nome o la ragione sociale o il
marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante
o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea;
h) la sede dello stabilimento di produzione
o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in
Italia per la vendita nel territorio
nazionale;
i) la menzione "con polpa"
per i nettari di frutta ottenuti mediante aggiunta di acqua e zuccheri
esclusivamente alla purea di frutta eventualmente concentrata, non
designati unicamente dalla menzione "succo e polpa";
l) la menzione "gassato"
quando il tenore di anidride carbonica è superiore a 2 per
litro;
m) la menzione "zuccherato"
inclusa nella denominazione per i succhi di frutta con aggiunta
di zuccheri. Tale menzione dev'essere riportata con caratteri di
dimensioni uguali a quelli della denominazione. La denominazione,
inoltre, deve essere seguita dall'indicazione della quantità
mas-
sima di zuccheri aggiunti calcolati in sostanza secca ed espressi
in grammi per litro: la quantità indicata non deve essere
superiore di oltre il 15% alla quantità effettivamente aggiunta;
n) il termine di conservazione.
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